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Riepilogo documenti e vade-mecum

E’ evidente che il matrimonio ha anche un aspetto "contrattuale" oltre all’aspetto idilliaco e sicuramente più piacevole della cerimonia e dei preparativi al grande giorno.
Sicuramente questo aspetto va considerato con molta attenzione sia per le coppie che affronteranno un rito civile che per coloro che si prometteranno amore eterno davanti all’altare.

Documenti per il matrimonio civile e religioso      

•Certificato di stato di famiglia

•Certificato e estratto di matrimonio

•Certificato di avvenuta pubblicazione di matrimonio

•Certificato contestuale

Nascita, vita e morte

•Denuncia di nascita

•Riconoscimento di un figlio naturale

•Certificato e estratto di nascita

•Certificato di esistenza in vita

•Denuncia di morte

•Certificato e estratto di morte

•Certificato contestuale

Cittadini stranieri

•iscrizione anagrafica per i cittadini stranieri

•acquisto della cittadinanza italiana

Domicilio, residenza e cittadinanza

•Certificato di residenza

•Certificato di cittadinanza

•Certificato contestuale

•Acquisto della cittadinanza italiana

•Cambio di indirizzo

•Cambio di residenza

•Servizio on-line: informati sullo stato della tua pratica anagrafica

Documenti personali

-Carta d’identità

-Certificato di identità per minori di anni 15

-Libretto di lavoro

-Tessera elettorale

-Libretto internazionale di famiglia

Cominciamo con la promessa di matrimonio

Innanzitutto i futuri sposi devono diventare "promessi sposi" e per fare ciò devono procurarsi tutti i documenti necessari, elencati in seguito, quindi fissare un appuntamento in Comune per la "promessa di matrimonio". In questo giorno i fidanzati dichiarano, di fronte all’ufficiale di Stato civile del Comune di residenza (se abitano in comuni diversi possono scegliere indifferentemente quale) di volersi sposare liberamente. In questa occasione devono essere presenti due testimoni di cui almeno un genitore per affermare che non esistono vincoli di parentela né altri impedimenti al matrimonio. In alternativa, se questo non è possibile, è necessario presentare la copia integrale dell’atto di nascita (da richiedere al proprio Comune di nascita).

Le pubblicazioni del matrimonio

Dal giorno della promessa di matrimonio, sia presso il Comune di residenza che in tutti quelli dove eventualmente i futuri sposi hanno abitato nell’ultimo anno, verranno affisse le pubblicazioni, con nome, cognome, residenza degli sposi e luogo dove verrà celebrato il matrimonio. Le pubblicazioni rimarranno esposte per almeno otto giorni, comprendenti due domeniche successive. A questo punto incomincia il conto alla rovescia: il matrimonio va celebrato entro 180 giorni altrimenti tutto il procedimento della "promessa" deve essere ripetuto.

La lista dei documenti per il matrimonio

Decidersi per il matrimonio significa affrontare una valanga di impegni soprattutto di tipo organizzativo. Per cui molte spose, seppur giovani e belle, arrivano al momento del loro giorno più bello, affaticate e stanche. Tra le preoccupazioni che accompagnano il periodo di preparazione al matrimonio, quelle relative alle fatidiche "carte" è tra le più opprimenti. A questo scopo vogliamo esservi di aiuto rammentandovi quali sono i documenti necessari, dove richiederli e, dove possibile, quanto indicativamente costa ottenerli.

Il rito civile (Matrimonio Civile)

Negli ultimi anni l’iter burocratico per poter celebrare il matrimonio è stato notevolmente semplificato. E’ sufficiente che gli sposi si presentino con la carta d’identità e con una semplice firma si apre la pratica. Il Comune si occupa d’ufficio del reperimento dei documenti necessari per celebrare il matrimonio:

Non occorrono più i testimoni all’atto della richiesta;

non occorrono i genitori dei nubendi, l’atto di nascita DEVE essere comunque richiesto d’ufficio al Comune di nascita;

e pubblicazioni vengono affisse per otto giorni consecutivi dal giorno dopo che sono stati ricevuti tutti i documenti richiesti d’ufficio,

non occorre più attendere le due domeniche consecutive.

Vi prego recarsi in Comune almeno tre mesi prima della cerimonia in modo che ci sia il tempo necessario per far arrivare tutti i documenti necessari, a volte bastano pochi giorni ma spesso, soprattutto se i nubendi sono nati o residenti in Comuni grandi, occorre attendere anche qualche settimana e a volte capita che il Comune indicato non corrisponda al Comune di nascita o, soprattutto, al Comune del precedente matrimonio.

Una volta reperiti tutti i documenti si procede con la promessa di matrimonio, ovvero il consenso civile alle nozze. I fidanzati dichiarano, di fronte all’ Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza ( se abitano in Comuni diversi possono scegliere indifferentemente quale ) di volersi sposare liberamente.

Dal giorno della promessa di matrimonio, sia presso il comune di residenza che in tutti quelli dove eventualmente i futuri sposi hanno abitato per almeno un anno, verranno affisse le pubblicazioni che rimarranno esposte per otto giorni consecutivi, comprendenti due domeniche successive. Scaduti i termini per l’affissione delle pubblicazioni, è possibile contattare l’Ufficiale di Stato Civile e fissare la data del matrimonio.

Ci si può sposare dopo quattro giorni dal ritiro del consenso che segue le pubblicazioni, e nei 180 giorni successivi, dopo di che i documenti vanno rifatti.

IL RITO CIVILE (Matrimonio Civile)

Nel nostro Paese è molto breve, dura all’incirca venti minuti e prevede :

- la lettura degli articoli del codice civile da parte dell’ Ufficiale di Stato Civile;

- la domanda di rito " vuoi tu...";

- lo scambio degli anelli;

- la firma del registro da parte degli sposi e dei testimoni;

- un breve discorso da parte di chi officia il rito.

Informatevi sulla scelta dei luoghi per celebrare il rito, oltre alla sede del municipio che a volte sono molto austere ( a volte certi Comuni hanno a disposizione per le cerimonie stupende stanze in palazzi storici della città ), a volte ci sono a disposizione anche chiese sconsacrate adibite alle cerimonie civili.

CASI PARTICOLARI

Ci sono alcune situazioni in cui sono necessari documenti supplementari a quelli per il rito civile, nel caso in cui uno dei due futuri sposi oppure entrambi sono :

- divorziati, la copia integrale del precedente atto di matrimonio con la sentenza di divorzio annotata a margine;

- per i divorziati o già coniugati: sentenza di divorzio, quando non sono trascorsi 300 giorni dalla data di annotazione a margine del proprio atto di matrimonio, da richiedere alla Cancelleria del Tribunale che ha emesso la sentenza;

- vedovi, copia integrale dell’atto di morte rilasciato su autorizzazione della Procura della Repubblica dal Tribunale del comune di morte;

- per lo sposo che non ha compiuto i 26 anni , copia del congedo militare, se smarrito può richiedere il foglio matricolare;

- per i minori che hanno compiuto almeno 16 anni, ci vuole l’autorizzazione del Tribunale dei minori con tempi di attesa piuttosto lunghi;

IL MATRIMONIO FRA CITTADINI EUROPEI

Per sposare un cittadino straniero viene richiesto il nulla osta oppure il certificato di capacità matrimoniale che viene rilasciato dal consolato o dall’ambasciata del paese di origine e va presentato, se non completo dei dati anagrafici, insieme alla copia dell’atto di nascita; questo anche nel caso in cui il richiedente ha cittadinanza svizzera o austriaca.

Secondo una convenzione, esclusi i paesi scandinavi e la Gran Bretagna, il matrimonio viene trascritto automaticamente nel paese di origine. Nel caso di paese non aderenti alla convenzione, bisogna richiedere il certificato di matrimonio plurilingue per poterne permettere la trascrizione in tempi brevi.

Documenti per il rito religioso (Matrimonio religioso)

Oltre ai documenti previsti nel paragrafo relativo al rito civile si aggiungono:

- il certificato di Battesimo, che viene richiesto alla parrocchia dove si è celebrato il battesimo;

- il certificato di Cresima da richiedere alla Parrocchia dove si è svolta, può non essere necessario se il registro parrocchiale ha annotato sul certificato di Battesimo anche la Cresima; è impossibile sposarsi senza, quindi chi dovesse esserne privo, prenda in fretta provvedimenti;

- il Certificato di Stato Libero Ecclesiastico, deve essere presentato solo da chi ha vissuto fuori dalla Diocesi in cui avviene il matrimonio per un periodo di almeno dodici mesi dalla data di compimento dei sedici anni; si tratta di una dichiarazione che si compie davanti a due testimoni nella Parrocchia di residenza e vidimata dalla Curia ;

- l’attestato di partecipazione ai corsi prematrimoniali, si tratta di circa un mese di preparazione morale, spirituale e materiale alla vita di coppia, ritenuto indispensabile dalla maggior parte delle Curie per ottenere il permesso di sposarsi.

Il CORSO PREMATRIMONIALE

Il corso prematrimoniale nelle sue modalità varia da Diocesi a Diocesi, pur mantenendo le caratteristiche dell’obbligo di frequenza, oltrechè di rappresentare una sorta di esigenza "morale" degli sposi I fidanzati possono scegliere di seguire il corso in una delle Parrocchie di provenienza, oppure in una terza a scelta; in caso di particolari impedimenti , quali ad esempio la lontananza, possono anche frequentarli in sedi separate.

Il corso si svolge presso gli uffici parrocchiali, può essere collettivo ( con la partecipazione quindi di altre coppie ), si tratta di uno/due incontri settimanali per tre/quattro settimane consecutive e si tiene almeno tre mesi prima dalla data fissata per le nozze.

Le materie riguardano prevalentemente aspetti etici, religiosi, psicologici ed educativi della coppia; in qualche caso nelle parrocchie più moderne vengono affrontate anche tematiche collegate all’educazione sessuale. Non ci sono esami da sostenere, salvo il giudizio finale del sacerdote ( espresso in occasione del suo consenso alle nozze ), che valuta la preparazione spirituale individuale e la maturità conviviale della coppia in procinto di affrontare la vita a due, la libertà di scelta, l’impegno alla reciproca fedeltà coniugale e soprattutto alla procreazione ed all’educazione dei figli.

Una volta raccolti tutti i documenti necessari vengono affisse le pubblicazioni religiose, per otto giorni, comprendenti due domeniche, presso le parrocchie dei due sposi e se diversa presso quella in cui la coppia intende sposarsi.

Successivamente viene rilasciato dal parroco il certificato di avvenuta pubblicazione che insieme a quello delle pubblicazioni civili consente di fissare la data del matrimonio.

Nel caso in cui la coppia voglia sposarsi in una chiesa differente, il parroco che istruisce le pratiche per il matrimonio rilascerà lo stato dei documenti che dovrà venire vidimato dalla Curia ( in genere lo trattiene per una settimana circa ) prima di consegnarlo al parroco della sede prescelta insieme al certificato civile di avvenute pubblicazioni.

IL RITO RELIGIOSO (Matrimonio Religioso)

In base alle leggi concordatarie che regolano i rapporti fra Stato e Chiesa al giorno d’oggi il rito cattolico assume anche valore civile, contrariamente a ciò che avviene in altri paesi europei dove è necessaria la celebrazione separata per tempi e luoghi tra la cerimonia civile e quella religiosa.

Al termine della cerimonia religiosa, il sacerdote dà lettura di alcuni articoli del Codice Civile che regolano il matrimonio.

Gli effetti civili della cerimonia religiosa hanno validità dal momento della trascrizione dell’atto, richiesta dal parroco entro cinque giorni successivi alla celebrazione.

Nel caso in cui gli sposi abbiano intenzione di usufruire di alcune dichiarazioni a fini civili che la legge consente, quali la separazione dei beni patrimoniali ed eventuale legittimazione dei figli, ecc., dovranno avvertire preventivamente il parroco che provvederà a predisporre l’atto in tale senso.

Leggi & Impedimenti

Il matrimonio comporta una serie di diritti e di doveri regolati dalla Costituzione e dal Codice Civile.

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

- Art. 29: la Repubblica garantisce in diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare.

- Art. 30: è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi d’incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale compatibile con i diritti della famiglia legittima. La legge detta le norme ed i limiti per la ricerca della paternità.

CODICE CIVILE

- Art. 143: diritti e doveri reciproci dei coniugi. Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti ed assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia ed alla coabitazione ( secondo una recente modifica l’obbligo della coabitazione è stato abrogato ). Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.

- Art. 143 bis: cognome della moglie. La moglie aggiunge al proprio nome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze.

- Art. 144: indirizzo e residenza della famiglia. I coniugi concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi, e quelle preminenti della famiglia stessa. A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato.

- Art. 147: doveri verso i figli. Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione e delle aspirazione dei figli.

- Art. 148: concorso agli oneri. I coniugi devono adempiere l’obbligazione prevista dall’articolo precedente in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalinga. Quando i genitori non hanno mezzi, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.

- Art. 159: regime patrimoniale tra i coniugi. Il regime patrimoniale legale della famiglia, in mancanza di diversa convenzione stipulata a norma dell’art. 162, è costituito dalla comunione dei beni regolata dalla sezione III del presente capo art. 177-197).

- Art. 160: diritti inderogabili. Gli sposi non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge per effetto del matrimonio.

LA COMUNIONE DEI BENI

Sposandosi i coniugi decidono anche il regime patrimoniale previsto dalla nuova legge sul diritto familiare. Se non ne fanno esplicita richiesta di rinuncia al momento del matrimonio, o successivamente davanti ad un notaio, è automaticamente sottinteso che i due accettano tale regolamentazione.

In pratica significa che tutti i beni acquistati dopo il matrimonio ( casa, immobili, auto, oggetti di valore, azioni ed altro ) sono di proprietà di entrambi i coniugi.

Lo stipendio ed il guadagno in genere, invece non entra nella comunione dei beni, salvo per l’obbligo sancito dalla legge, di contribuire al fabbisogno della famiglia secondo le possibilità.

Sono escluse dalla comunione dei beni tutte le proprietà acquisite prima del matrimonio o ricevute in donazione o in eredità, se la destinazione comune ai coniugi non è esplicitamente segnalata. Così pure i beni strettamente personali come ad esempio gioielli e pellicce, e quelli che servono alla professione, i risarcimenti dei danni subiti e tutto ciò che eventualmente si è acquistato con la vendita di questi beni personali, se è esplicitamente dichiarato nell’atto di acquisto.

L a comunione dei beni si annulla con un accordo dei coniugi che stabiliscono davanti al notaio di cambiare regime patrimoniale.

Fin qui la legge. Alcuni elementi hanno però confini difficilmente definibili in caso di separazione e si presentano ad interpretazioni contrastanti: gioielli, pellicce, orologi di marca, anche se acquistati come oggetti d’investimento sono considerati beni personali; il concetto di beni utili alla professione è molto estensibile; i regali di nozze s’intendono attribuiti al coniuge più vicino al parente donatore, anche se di solito è difficile dimostrarlo.

Lo spirito della legge è che si tuteli il coniuge economicamente più debole affinché non corra alcun rischio di sopravvivenza; solitamente è ancora quello della donna.

Le coppie che optano per la separazione dei beni lo fanno in genere per ragioni pratiche e fiscali: se ci sono patrimoni consistenti, con la divisione dei beni, si allenta la stretta fiscale. Inoltre la comunione dei beni comporta un controllo che è anche una complicazione burocratica: ogni volta che uno dei due compie un’operazione economica di una certa rilevanza, per esempio la vendita o l’acquisto di un’automobile o l’assunzione di un dipendente nel caso di un’impresa, è necessario il consenso scritto e firmato dell’altro coniuge e questo può ingenerare problemi in caso di assenze temporanee o prolungate o addirittura irreperibilità del coniuge.

REQUISITI INDISPENSABILI PER CONTRARRE IL MATRIMONIO

- L’Età. I 18 anni sono indispensabili per contrarre il matrimonio. Il Tribunale, se ricorrono gravi motivi può ammettere il matrimonio tra sedicenni ( la Chiesa ammette gli uomini di 16 anni e le donne di 14 anni, con una speciale dispensa, anche di età inferiore ).

- Malattie fisiche o mentali, anomalie o deviazioni sessuali che possono impedire lo svolgimento della vita coniugale, possono essere causa di invalidamento del matrimonio, qualora sia dimostrabile che l’altra parte non avrebbe contratto il matrimonio se fosse venuta a conoscenza prima della situazione.

- L’interdetto mentale non può contrarre matrimonio. Anche se l’interdizione è stata momentanea e relativa solo al momento delle nozze, è possibile chiedere l’annullamento del matrimonio.

IMPEDIMENTI AL MATRIMONIO

- Il vincolo di un precedente matrimonio.

- Il lutto vedovile e il divorzio. Un nuovo matrimonio non può essere contratto prima che siano trascorsi dieci mesi dal termine precedente.

- Non può contrarre matrimonio la coppia composta da due persone in cui una delle due è stata condannata per omicidio nei confronti del coniuge dell’altra.

- La parentela. In linea diretta all’infinito, in linea collaterale fino al secondo grado (cognati). L’affinità, l’adozione e l’affiliazione in quanto i figli addottivi sono parificati ai legittimi per quello che concerne gli impedimenti al matrimonio.

IMPEDIMENTI NEL MATRIMONIO RELIGIOSO.

Il matrimonio religioso è basato sull’indissolubilità, sulla procreazione e sull’obbligo di educare i figli all’interno della comunità cristiana.

Un divorziato, se non dopo aver ottenuto l’annullamento del precedente legame tramite la Sacra Rota, non può contrarre matrimonio, secondo il rito cattolico, così come la suora o il sacerdote, che abbiano preso i voti, ed il fedele appartenente ad un’altra religione, se non hanno ricevuto una speciale dispensa dalla Santa Sede; pena l’illiceità, la scomunica o l’invalidazione.

Gli impedimenti alla celebrazione del rito religioso, oltre alle proibizioni che le leggi dello Stato contemplano si dividono in impedimenti e dirimenti.

Gli impedimenti rendono il matrimonio illecito quali la parentela legale, la religione mista ( tra un cattolico ed un eretico o scismatico ) e il voto religioso semplice.

I dirimenti rendono il matrimonio invalido oltre che illecito e sono: l’età, l’impotenza, un vincolo matrimoniale precedente, la disparità di culto ( fra cattolici e fedeli di religioni non cristiane ), la condizione di sacerdozio, la consanguineità, il ratto o il delitto, la cognazione legale ( parentela che si acquisisce per adozione ).

Esponendo il problema al parroco si può chiedere la dispensa in alcuni casi per ottenere l’autorizzazione al matrimonio religioso; al giorno d’oggi un’ impedimento comune è quello della disparità di culto, in genere è sufficiente che gli sposi s’impegnino ad educare i figli secondo la religione cattolica per poter ottenere l’autorizzazione.

Oggi venerdì 17/05/2024 ricorre
S. Pasquale Baylon

toro
Auguri ai nati sotto il segno del toro